STATUTO DELLA FONDAZIONE "GRANDE LUCANIA ONLUS”
ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE
È costituita la Fondazione denominata “GRANDE LUCANIA ONLUS”, con sede in Vallo della Lucania in Via A.R. Passaro, presso la Banca del Cilento e Lucania Sud - Credito Cooperativo - Società Cooperativa per Azioni.
Essa risponde ai principi dello schema giuridico della Fondazione di Partecipazione nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi correlate.
La fondazione farà uso, nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che intenderà adottare nella propria denominazione, della locuzione “Organizzazione non lucrativa di attività sociale” o dell’acronimo “ONLUS”.
ART. 2 – SCOPI E OBIETTIVI
La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
Scopo della fondazione è promuovere e sostenere iniziative e attività di natura culturale, sociale e ambientale, idonee a favorire la formazione, la crescita e lo sviluppo delle comunità cilentane, calabresi e lucane.
Le attività della Fondazione vengono svolte nei seguenti settori:
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ricerca scientifica di particolare interesse sociale, da essa svolta direttamente o da essa affidata ad Università, enti di ricerca ed altre Fondazioni, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'art.17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzata alla tutela e alla valorizzazione dei principi e degli elementi tipici del territorio, quali la dieta mediterranea, la longevità e la conservazione della biodiversità.
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promozione, organizzazione e divulgazione, anche in collaborazione con altri organismi, enti e fondazioni, di studi e iniziative sociali, culturali ed educative, favorendo la realizzazione di un modello socio-sostenibile, che valorizzi le risorse del territorio, in termini di cultura, tradizioni e attrazioni locali.
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promozione e organizzazione, sia in forma diretta che indiretta, anche in collaborazione con enti e organismi pubblici e privati, di iniziative volte a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro ed aventi ad oggetto l’educazione, l'istruzione e la formazione.
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assistenza sociale e socio-sanitaria, anche mediante consulenze e convenzioni con enti terzi.
Le attività di cui ai precedenti n.ri 2), 3) e 4) sono rivolte a beneficiare esclusivamente i soggetti svantaggiati di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 10 del d.lgs. n.460 del 4 dicembre 1997.
La Fondazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle direttamente connesse ovvero, a mero titolo esemplificativo, può stipulare ogni opportuno atto o contratto, nonché convenzioni, di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerati opportuni ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie utili al perseguimento del proprio scopo; amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque da essa posseduti; partecipare alla costituzione di associazioni, enti, istituzioni, società le cui attività siano in linea con il proprio scopo; istituire borse di studio ed erogare contributi.
ART.3 - PATRIMONIO
Il patrimonio della Fondazione è composto:
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dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in danaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dall'Istituto Fondatore e dagli Aderenti;
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dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
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dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
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dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
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da contributi al patrimonio provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.
L'Istituto fondatore conferirà al patrimonio della Fondazione un contributo di Euro cinquantamila (Euro 50.000) l'anno, per i primi due anni successivi a quello di costituzione.
ART.4 FONDO DI GESTIONE
Il fondo di gestione della Fondazione è composto:
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dalle rendite a dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
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da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
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da eventuali altri contributi provenienti dallo Stato, dall'Unione europea, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati, e da privati;
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dai contributi in qualsiasi forma concessi dagli Aderenti o dai meri Sostenitori;
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dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
L'Istituto Fondatore si impegna a versare, all'approvazione del proprio bilancio, un contributo annuo sulla base degli utili generati dalla gestione ordinaria e straordinaria. La Fondazione ricerca e persegue altresì l'ottenimento di contributi per lo svolgimento dei propri programmi e attività presso enti ed organismi sia pubblici che privati. Il Consiglio di Amministrazione investirà, nell’ambito degli scopi menzionati all'art.2, le rendite e le risorse della Fondazione facenti parte del Fondo di Gestione nel modo che riterrà più congruo e pertinente.
ART. 5 - MEMBRI DELLA FONDAZIONE
I membri della Fondazione si dividono in:
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Istituto Fondatore;
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Aderenti.
Possono essere ammesse a far parte della Fondazione persone fisiche e giuridiche (pubbliche e private) che condividano le finalità della Fondazione stessa e si obblighino a concorrere con mezzi economici e materiali al funzionamento e finanziamento delle sue attività. Ai fini dell'ammissione:
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le persone fisiche, che devono possedere i requisiti di buona condotta morale e civile e professare notoriamente idee e sentimenti ispirati alla democrazia, alla dottrina sociale, alla diffusione dei valori etici della Cooperazione e della solidarietà sociale, devono presentare domanda al Consiglio di Amministrazione indicando oltre alle generalità complete, l'attività svolta in relazione ai requisiti richiesti nonché l'ammontare della dotazione che si propongono di sottoscrivere come apporto patrimoniale;
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le persone giuridiche, che devono avere quale scopo sociale la diffusione della dottrina sociale nonché i principi della cooperazione, della mutualità e della solidarietà sociale, devono presentare la richiesta di ammissione sottoscritta dal legale rappresentante corredata dall'estratto della delibera dell'Organo competente a deliberare relativamente all'adesione ed in cui dovrà altresì essere indicata la quota dei beni che si propongono di sottoscrivere come apporto patrimoniale.
Sull'ammissione decide, a suo insindacabile giudizio, il Consiglio di Amministrazione; non è ammesso l'acquisto della qualifica di membro della Fondazione per successione a qualsiasi titolo dovuta. All'atto dell'ammissione il richiedente, sia esso persona fisica o giuridica, dovrà versare la quota della propria dotazione al patrimonio della Fondazione secondo le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal medesimo Consiglio di Amministrazione.
Qualora l'ammesso effettui conferimenti patrimoniali che rappresentino almeno un terzo dell'ammontare del fondo di dotazione elargito dall'Istituto Fondatore, ed a quel momento effettivamente esistente a patrimonio della Fondazione sulla base di documenti contabili ufficiali, a costui il Consiglio di Amministrazione può attribuire la facoltà di partecipare (eventualmente anche unitamente ad altri Aderenti che effettuino conferimenti patrimoniali di tale ammontare) alla designazione di un "componente aggiunto" del Consiglio di Amministrazione così come specificato nel successivo articolo 7.
Sono esclusi, con apposite delibere del Consiglio di Amministrazione, gli Aderenti che non ottemperino agli impegni finanziari assunti o che pongano in essere una condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione, e coloro che ne facciano richiesta a mezzo lettera raccomandata; a questi ultimi non spetta la restituzione delle somme o quote comunque versate.
ART. 6 - ORGANI DELLA FONDAZIONE
Sono organi della Fondazione:
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il Consiglio di Amministrazione;
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il Presidente della Fondazione;
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il Comitato Scientifico;
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il Collegio Sindacale.
ART. 7 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri, tra cui il Presidente, che durano in carica tre anni e che sono rieleggibili per un massimo di tre mandati, e sono designati su indicazione dell'Istituto Fondatore (Banca del Cilento e Lucania Sud - Credito Cooperativo - Società Cooperativa per Azioni).
Ai sensi del precedente art. 5, agli Aderenti che avranno eseguito conferimenti patrimoniali nella misura ivi indicata, il Consiglio di Amministrazione, con propria autonoma, discrezionale ed insindacabile valutazione, può attribuire la facoltà di nominare un proprio Consigliere che andrà ad aggiungersi a quelli (da cinque a sette) nominati su indicazione dell'Istituto Fondatore.
I componenti del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta salvo il rimborso delle spese, eventualmente sostenute in ragione dell'ufficio e decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate ed in caso di nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione da parte dell'Istituto Fondatore.
ART. 8 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è l'Organo di gestione della Fondazione al quale competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Ad esso spetta in particolare:
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approvare, entro il mese di dicembre, il bilancio preventivo accompagnato dal programma annuale delle attività e, entro il mese di aprile, il conto consuntivo dell'anno precedente corredato dalla Relazione del Collegio Sindacale;
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predisporre i programmi annuali e pluriennali di attività;
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deliberare tutte le iniziative di attuazione dei fini statutari e del programma annuale;
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esaminare le domande di adesione alla Fondazione e decidere, relativamente ad esse;
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determinare anche annualmente la misura minima e le forme del contributo a carico degli Aderenti;
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proporre le modifiche statutarie nel rispetto della volontà del fondatore, (Banca del Cilento e Lucania Sud - Credito Cooperativo - Società Cooperativa per Azioni) il cui assenso deve essere sempre preventivamente acquisito, e comunque nel rispetto della legge e previa autorizzazione dell'Autorità Governativa;
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eleggere il Vice Presidente e disporre deleghe di poteri ad amministratori;
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definire gli eventuali compensi ed indennità ai componenti del Comitato Scientifico di cui al successivo art. 11;
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assumere decisioni circa la stipula di contratti e convenzioni necessarie per lo svolgimento delle attività, nonché relativamente alla definizione dell'apparato, alle assunzioni e alla organizzazione del lavoro;
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convalidare i provvedimenti adottati in caso di urgenza dal Presidente;
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deliberare in genere su qualsiasi attività negoziale, nonché sulla accensione di mutui, su acquisti e vendite di beni mobili e immobili, su locazioni finanziarie, sulla assunzione di obbligazioni anche cambiarie e su operazioni di disposizione a lungo termine del patrimonio mobiliare;
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compiere ed effettuare, altresì, tutti gli atti necessari, conseguenti, inerenti e pertinenti al raggiungimento dei fini istituzionali, nonché i pagamenti e le riscossioni, l'apertura di conto corrente bancario e tutti gli altri atti necessari alla gestione;
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attribuire la qualifica di Presidente Onorario a persona che abbia contribuito alla costituzione della Fondazione o all'attuazione degli scopi istituzionali della stessa. Il Presidente Onorario ha facoltà di partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione e di esprimere anche il proprio parere preventivo in merito ai capi all'ordine del giorno.
ART. 9 - CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di norma, per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo due volte l'anno, ed ogni qualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga opportuno oppure su richiesta della maggioranza dei consiglieri. La convocazione è fatta dal Presidente della Fondazione con avviso da inviare per iscritto al domicilio di ciascun consigliere, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza e con l'indicazione delle materie da trattare.
Il Consiglio è validamente riunito quando sono presenti più della metà dei consiglieri in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal consigliere più anziano.
Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto verbale che, trascritto in apposito registro, deve essere firmato da chi presiede l'adunanza e dal Segretario, nominato dal Consiglio medesimo.
ART. 10 - PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE
Il Presidente è nominato dall'Istituto Fondatore tra i consiglieri di propria designazione; in caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal consigliere eletto Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal consigliere più anziano.
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio ed allo stesso compete:
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la convocazione, la presidenza e la determinazione dell'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico;
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la cura dell'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico;
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la firma degli atti e tutto quanto altro occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
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la vigilanza sul buon andamento amministrativo della Fondazione;
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la cura dell'osservanza dello Statuto;
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l'adozione di ogni provvedimento opportuno in caso di urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio di Amministrazione.
ART. 11 - COMITATO SCIENTIFICO
Il Comitato Scientifico è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione; è composto da un massimo di tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione, scelti tra persone in possesso di una specifica e conclamata competenza scientifica nelle materie di interesse della Fondazione, anche tra membri dello stesso consiglio di amministrazione; delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.
Il Comitato Scientifico cura la direzione, l'approfondimento, lo studio, la promozione, la realizzazione delle iniziative e delle attività deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
Esso propone altresì al Consiglio di Amministrazione le materie, i programmi e le tematiche di ricerca e sviluppo.
Delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Scientifico deve essere redatto verbale che, trascritto in apposito registro, deve essere firmato da chi presiede la riunione e dal Segretario, nominato dal Comitato medesimo
ART. 12 - COLLEGIO SINDACALE
Il Collegio Sindacale può essere monocratico o collegiale.
Ove sia collegiale, lo stesso deve essere composto da tre membri, che eleggono al proprio interno il Presidente, i quali durano in carica tre anni e che sono designati su indicazione dell'Istituto Fondatore (Banca del Cilento e Lucania Sud - Credito Cooperativo - Società Cooperativa per Azioni).
I componenti del Collegio Sindacale non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta salvo il rimborso delle spese, eventualmente sostenute in ragione dell'ufficio.
Il Collegio Sindacale provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la fondatezza delle valutazioni patrimoniali, effettua verifiche di cassa ed esprime il proprio avviso mediante apposita relazione che correda il bilancio di esercizio.
Lo stesso partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Le riunioni del Collegio Sindacale sono verbalizzate in apposito registro.
Per quanto applicabili, dovranno essere osservate le norme di cui agli artt. 2403 e segg. del codice civile.
ART. 13 - ESERCIZIO FINANZIARIO
L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare, ha inizio quindi dal 1° gennaio e termina al 31 dicembre di ciascun anno.
Entro il mese di dicembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il mese di aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal codice civile in tema di società di capitali, in quanto compatibili.
La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
ART. 14 - ESTINZIONE
In caso di suo scioglimento per qualunque causa, la Fondazione, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione che ne nomina il Liquidatore, ha l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti.
ART. 15 - REGOLAMENTO INTERNO
Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie al funzionamento ed al perseguimento dei fini istituzionali, la Fondazione può darsi un Regolamento interno approvato dal Consiglio di Amministrazione.
ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile e le leggi vigenti in materia.
ART. 17 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Gli Organi nominati nell'atto costitutivo eserciteranno immediatamente i loro poteri, ma il periodo di carica scade il terzo anno successivo alla data di riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione. Parimenti il primo esercizio finanziario avrà termine il 31 dicembre successivo alla data anzidetta.